Fondi sanitari, casse e mutue. Il 2° reporting system dell’anagrafe fondi sanitari a cura Dr. Massimiliano Alfieri
A cura Dr. Massimiliano Alfieri Ufficio Studi ANSI
Commissioni riunite V (Bilancio, tesoro e programmazione economica) e XII (Affari sociali)
Premessa:
L’istituzione dell’anagrafe dei fondi integrativi del servizio sanitario nazionale è prevista, senza oneri a carico dello Stato, dall’art. 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come
modificato dal d.lgs. n. 299/99. Tale norma di rango primario ha stabilito, al comma 1 dell’art. 9 “Fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale” che, al fine di favorire l’erogazione di
forme di assistenza sanitaria integrative rispetto a quelle assicurate dal Servizio sanitario nazionale e, con queste comunque direttamente integrate, possono essere istituiti fondi integrativi finalizzati a potenziare l’erogazione di trattamenti e prestazioni non comprese nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza.
Il comma 2 del citato articolo ha definito che la denominazione di tali fondi deve contenere l’indicazione “fondo integrativo del Servizio sanitario nazionale” e che tale denominazione non
puòessere utilizzata con riferimento a fondi istituiti per essere destinati a finalità diverse. Inoltre, nel comma 3, è stabilito che tutti i soggetti pubblici e privati, che istituiscono fondi
integrativi del Servizio sanitario nazionale (SSN), sono tenuti ad adottare politiche di non selezione dei rischi. Lo stesso comma individua le fonti istitutive dei fondi integrativi del SSN: i contratti e accordi collettivi, anche aziendali; gli accordi tra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, promossi dai loro sindacati o da associazioni di rilievo almeno provinciale; i regolamenti di regioni, enti territoriali ed enti locali; le deliberazioni assunte, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, da organizzazioni non lucrative che operano nei settori
dell’assistenza socio-sanitaria o dell’assistenza sanitaria; le deliberazioni assunte, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, da società di mutuo soccorso riconosciute; gli atti assunti da altri soggetti pubblici e privati, a condizione che contengano l’esplicita assunzione dell’obbligo di non adottare strategie e comportamenti di selezione dei rischi o di discriminazione nei confronti di particolari gruppi di soggetti. Pertanto, i fondi sanitari integrativi appartengono al settore non profit.
Gli ambiti di intervento:
Gli ambiti di intervento dei Fondi sanitari integrativi del SSN, istituiti o adeguati ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 502/92 e successive modificazioni, sono stati regolamentati dai commi 4 e 5 del medesimo articolo, dall’art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 31 marzo 2008 e, per le prestazioni sociosanitarie, dall’art. 3-septies del d.lgs. n. 502/92 e dall’art. 26 della legge 8 novembre 2000, n. 328. Tali fondi sanitari erogano:
- Prestazioni aggiuntive, non comprese nei livelli essenziali e uniformi di assistenza (LEA) e con questi comunque integrate, erogate da professionisti e da strutture accreditate (prestazioni di medicina non convenzionale, ancorché erogate da strutture non accreditate, le cure termali, limitatamente alle prestazioni non a carico del SSN, l’assistenza odontoiatrica, limitatamente alle
prestazioni non a carico del SSN e pertanto con l’esclusione dei programmi di tutela della salute odontoiatrica nell’età evolutiva e dell’assistenza odontoiatrica e protesica a determinatecategorie di soggetti in condizioni di particolare vulnerabilità). - Prestazioni erogate dal SSN comprese nei LEA, per la sola quota posta a carico dell’assistito,inclusi gli oneri per l’accesso alle prestazioni erogate in regime di libera professioneintramuraria e per la fruizione di servizi alberghieri su richiesta dell’assistito di cui all’articolo1, comma 15, della legge 662/1996 (posti letto riservati alla libera professione intramuraria).
- Prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e prestazioni sociali a rilevanza sanitaria.
- Prestazioni sociali erogate nell’ambito dei programmi assistenziali intensivi e prolungati finalizzati a garantire la permanenza a domicilio ovvero in strutture residenziali o semiresidenziali delle persone anziane e disabili per la quota di spesa non ricomprese nei livelli essenziali di assistenza e quelle finalizzate al recupero della salute di soggetti temporaneamente inabilitati da malattia o infortunio per la parte non garantita dalla normativa vigente.
- Prestazioni di assistenza odontoiatrica non comprese nei livelli essenziali di assistenza per la prevenzione, cura e riabilitazione di patologie odontoiatriche.
- I fondi sanitari comprendono anche gli enti, le casse e le società di mutuo soccorso, come previsto dalla legge finanziaria 2008 (art. 1, comma 197, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ha modificato gli articoli 10 e 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 – Testo unico delle imposte sui redditi).